NOVITA’ DECRETO “CURA ITALIA” PROROGA DEI CONTRATTI AI PRECARI E CONGEDI

PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO IN SCADENZA DURANTE LA CHIUSURA O LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

Il CCNL garantisce la proroga del contratto per il periodo di chiusura della scuola o sospensione delle attività didattiche, nel caso in cui l’assenza del titolare (indipendentemente dal tipo di assenza) copra tutto il periodo e prosegua per i primi 7 giorni dopo la ripresa delle attività. Nell’attuale situazione, viste le disposizioni in merito alla didattica a distanza, la proroga del contatto, in caso di scadenza della supplenza, viene disposta dal primo giorno di chiusura (per le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna il periodo di chiusura è stato dal 24 febbraio al 1 marzo) o di sospensione delle attività didattiche o dal giorno successivo alla scadenza del contratto.

La nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020, richiamando l’art. 121 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, dispone che il contratto venga prorogato “a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria”; ciò al fine di garantire la continuità occupazionale. 

Le nota 392 autorizza inoltre gli Istituti Scolastici a nominare supplenti brevi anche per sostituzioni necessarie durante il periodo di sospensione attività, al fine di garantire la prosecuzione della didattica a distanza. Il personale individuato quale avente diritto alla nomina, dovrà disporre di strumentazione idonea o potrà fruire di quella della scuola che “potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso”.

PERSONALE ATA CON CONTRATTO IN SCADENZA DURANTE LA CHIUSURA O LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

La circolare 38905 del 28 agosto 2019, all’art. 4 dispone che “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Un contratto in scadenza durante la sospensione delle attività va quindi prorogato, se permane l’assenza del titolare.

La nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020, stabilisce la possibilità di stipulare contratti di supplenza anche per il personale ATA, in caso di assenza del titolare. Nel caso degli assistenti amministrativi, sono altresì applicabili le disposizioni relative alla disponibilità di adeguata strumentazione per il lavoro a distanza o la fornitura da parte della scuola in comodato d’uso.

Risulta altamente discriminatorio l’art. 121 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, in quanto limita la propria efficacia al personale docente. Il titolo dell’articolo è: “Misure per favorire la continuità occupazionale” ; misure quindi con fini sociali e slegate dal funzionamento delle scuole. Perchè mai il personale ATA precario non può essere destinatario di un simile intervento? 

Il D.L. inoltre consente alle scuole dell’infanzia, primarie e medie di nominare fino a 1000 assistenti tecnici per supportare la didattica a distanza, con contratti fino al termine delle attività didattiche.

SGB ha già inviato queste precisazioni a tutte le scuole del paese. Invitiamo il personale titolare di supplenze brevi a segnalare eventuali abusi.

CONGEDI PER DIPENDENTI PRIVATI

L’articolo 23 del DL 18/2020 prevede un congedo di 15 giorni (continuativi o frammentati), con retribuzione al 50%, per i lavoratori genitori del settore privato, con figli di età non superiore a 12 anni. La domanda si presenta direttamente all’INPS che dovrà emanare indicazioni al riguardo. Se l’altro coniuge è disoccupato o fruisce già di ammortizzatori sociali, non si ha diritto a questo congedo. SGB ritiene che questo articolo possa essere utilizzabile anche per i coniugi dei lavoratori della scuola, in quanto i docenti sono si a casa, ma impegnati nella didattica a distanza, gli assistenti amministrativi e motli assistenti tecnici sono impegnati nel telelavoro (diversi tecnici sono impegnati anche in presenza nelle scuole) e i collaboratori scolastici effettuano servizio in turnazione o sono reperibili.

CONGEDI PER DIPENDENTI PUBBLICI

L’art. 25 prevede il medesimo congedo per i dipendenti pubblici, quindi anche per quelli della scuola. La differenza è che la domanda va presentata direttamente alla propria amministrazione. Questi congedi sono immediatamente fruibili, pertanto, se la scuola non si è già attrezzata con una propria modulistica, presentate una domanda in carta libera, chiedendo congedo art. 25, D.L. 18/2020. E’ chiaro che un simile tipo di permesso, vista la retribuzione al 50%, è utile soprattutto al personale ATA in servizio in quegli istituti che continuano a richiedere un’assurda presenza negli edifici scolastici, mettendo a rischio i lavoratori e le loro famiglie per pratiche assolutamente non essenziali.

ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104/92

Per quanti ne avessero diritto, l’art. 24 prevede che i giorni di permesso per la Legge 104 (solitamente fino a 3 giorni al mese), vengono aumentati con ulteriori 12 giorni, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020.

BONUS BABY SITTER

Gli articoli 23 e 25 prevedono 600 euro di bonus per quanti siano impegnati in attività lavorativa e abbiano figli di età non superiore a 12 anni. Anche in questo caso, sono esclusi coloro che fruiscano di altre forme di ammortizzatori sociali.

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