FIRMATO IL CCNI SULLA DIDATTICA A DISTANZA? COSA DICE? CHE IL DOCENTE DEVE SOCCOMBERE!
Il 25 ottobre 2020 ANIEF e CISL hanno firmato l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente “le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020” con il Ministero dell’Istruzione rappresentato, in quella sede, da due dirigenti. Si tratta del CCNI a cui aveva fatto esplicito rimando la legge di conversione (L 41/2020) del DL 22/2020 di Aprile che individuava in tale Contratto il passaggio conclusivo ed essenziale dell’iter normativo ai fini dell’obbligatorietà della Didattica a Distanza a partire dall’ a. s. 2020/2021. Prima di esaminare i punti essenziali del Contratto ricordiamo che al momento risultano firmatarie soltanto due delle sigle sindacali c.d. maggiormente rappresentative. Per questa ragione il Contratto non è ancora valido. Ancora meno vincolante è la nota del dott. Bruschi (n. 1934 del 26 ottobre) con la quale, il Capo Dipartimento, non solo pretende di dare una sua personale e vincolante interpretazione ad un Contratto non ancora entrato in vigore ma arriva addirittura ad inventarsi obblighi normativi, al momento inesistenti, per i docenti come quello di fare lezione a distanza da scuola, un obbligo spesso imposto dalle determine dei dirigenti scolastici ma che non è non dettato dal DPCM del 25 ottobre.
Questo CCNI sulla DAD, lo diciamo senza mezza termini, è una vera e propria capitolazione dei sindacati firmatari davanti al Ministero dell’Istruzione. E’ un contratto completamente sbilanciato a favore dell’Amministrazione, non prevede nessun diritto per i docenti ma solo nuovi obblighi a parità di stipendio.
Particolarmente grave è il dovere introdotto per l’insegnante di fare lezione anche durante la quarantena fiduciaria non certificata come malattia (art. 1 comma 3) ad una classe fisicamente presente a scuola, vigilata da altri docenti, i quali, secondo la nota “interpretativa” di Bruschi dovrebbero essere i docenti dell’organico dell’autonomia (appositamente demansionati a meri sorveglianti) oppure, peggio ancora, docenti di sostegno in servizio quel giorno pur in presenza del caso certificato. Altro grave obbligo è quello per il docente di utilizzare obbligatoriamente il registro elettronico per lasciare ossessivamente traccia di ogni attività svolta in totale disprezzo alla normativa vigente secondo la quale il registro elettronico non è ancora obbligatorio poiché non concluso l’apposito iter normativo (Cassazione, sentenza n. 47241 del 21/11/2019). Nell’art. 4 “Riservatezza e privacy” c’è inoltre un ambiguo riferimento al diritto del lavoratore a non essere controllato che sembra tramutarsi nell’ennesima responsabilità dell’insegnante a custodire le informazioni che utilizza per la DID. Si tratta di un Contratto in evidente contrasto, tra l’altro, con la disciplina civilistica e quindi a serio rischio di nullità (art. 1418 c.c.). Particolarmente evidente è la mancanza dell’Oggetto il quale, come per ogni contratto, (art. 1346 c.c.) deve essere determinato o determinabile, aspetti entrambi mancanti nel testo negoziale nel quale non si trova alcuna descrizione dell’attività del docente nelle lezioni a distanza ma un generico rimando alle (unilaterali) linee guida sulla DID di del 7 agosto 2020 (DM 89/20). Nemmeno viene esplicitato con chiarezza l’orario di lavoro ma viene riportato l’orario di servizio con il rischio di ingenerare ulteriori confusioni poiché l’orario di servizio corrisponde all’orario di apertura della scuola. Neanche è previsto il luogo della prestazione lavorativa. Infine questo contratto non ha una scadenza precisa ma rimarrebbe in vigore “ fino al perdurare dello stato dell’emergenza”.
E’ curioso notare come sia stata proprio ANIEF, sindacato che ha costruito tutte le sue fortune sui ricorsi giudiziari, a sottoscrivere un accordo così peggiorativo e impasticciato.
SGB CONFERMA LA LOTTA CONTRO IL MINISTERO E CONTRO LE REGIONI, COLPEVOLI DEL RITORNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA E CONTRO I PRESIDI AUTORITARI I QUALI, APPROFITTANDO DELL’EMERGENZA E DELLA CONFUSIONE, VORREBBERO PIEGARE TUTTI I LAVORATORI DELLA SCUOLA ALLA TOTALE OBBEDIENZA E ALLA RINUNCIA DEI DIRITTI!
RIVOLGITI A SGB NEL CASO DI OGNI SOPRUSO!